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Ordinanza — n. 30477/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30477/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30477/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LASCO VINCENZO nato a MARCHIROLO il 11/06/1958 LASCO OSCAR NICO nato a SOMMA LOMBARDO il 09/03/1978 LASCO LORIS GUIDO nato a SOMMA LOMBARDO il 09/03/1978 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30477/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LASCO VINCENZO nato a MARCHIROLO il 11/06/1958 LASCO OSCAR NICO nato a SOMMA LOMBARDO il 09/03/1978 LASCO LORIS GUIDO nato a SOMMA LOMBARDO il 09/03/1978 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

Parole chiave

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vizio del consenso concordato stragiudiziale trattato di Lisbona validità della clausola arbitrale concorso di motivi di sospensione allegazioni d'asilo contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LASCO VINCENZO nato a MARCHIROLO il 11/06/1958 LASCO OSCAR NICO nato a SOMMA LOMBARDO il 09/03/1978 LASCO LORIS GUIDO nato a SOMMA LOMBARDO il 09/03/1978 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 23.3.2021 il GUP presso il Tribunale di Torino aveva dichiarato Vincenzo Lasco, Oscar Nico Lasco e Loris Guido Lasco responsabili dei reati di cui ai capi 1), 3), 5) e 6) (previa riqualificazione del fatto), 8), 9) e 10) della rubrica e li aveva condannati alle pene per ciascuno stimate complessivamente eque e di giustizia; la Corte di Appello di Torino ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo la proposta di concordato formalizzata da Vincenzo Lasco con cui, previa rinuncia ad ogni altro motivo di gravame diverso da quello relativo al trattamento sanzionatorio, le parti avevano convenuto sulla sua quantificazione finale; ha inoltre riformato la sentenza di primo grado anche con riguardo agli altri due imputati riducendo la pena loro inflitta; ritenuto che il ricorso nell'interesse di VINCENZO LASCO è inammissibile essendo consentito - nei confronti di una sentenza che abbia recepito un concordato in appello ai sensi - soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello;

Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli); ritenuto che i ricorsi di OSCAR NICO LASCO e LORIS GUIDO LASCO, sono a loro volta inammissibili limitandosi la difesa a contestare il vizio motivazionale con riferimento al giudizio di penale responsabilità dei prevenuti stante la ritenuta inidoneità della motivazione della sentenza impugnata a dar conto delle censure articolate con l'atto di appello non considerando, tuttavia, che le doglianze erano state già oggetto di accurata valutazione da parte del giudice di primo grado risultando perciò certamente consentita, trattandosi di un caso di "doppia conforme di merito", la reciproca integrazione delle due motivazioni dalla cui complessiva lettura è certamente possibile ricostruire il percorso logico e giuridico che ha condotto i giudici di merito - tenuto conto, in particolare, dell'apporto dichiarativo della persona offesa - a ribadire la penale responsabilità dell'imputato in relazione ai fatti di reato loro ascritti; rilevato pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i