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Ordinanza — n. 30476/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30476/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30476/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMITO MICHELE nato a TORINO Il 28/09/1981 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Torino, con sentenza del 17/10/2022, ha confermato quella resa dal GUP del Tribunale di Torino in data 23/11/2020 che aveva riconosciuto MICHELE COMITO responsabile dei reati di cui agli artt. 81 comma secondo, 640 commi primo e secondo n. 1, 61 comma primo n. 10 cod. pen. (capo A) e artt. 61 comma primo n. 2 e 494 cod. pen. (capo B) e, con la recidiva specifica reiterata, lo aveva condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce, in termini del tutto generici, mancanza della motivazione e violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio, è inammissibile poiché tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30476/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81 comma secondo, 640 commi primo e secondo n. 1, 61 comma primo n. 10 cod. pen. (capo A) e artt. 61 comma primo n. 2 e 494 cod. pen. (capo B) e, con la recidiva specifica reiterata, lo aveva condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce, in termini del tutto generici, mancanza della motivazione e violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio, è inammissibile poiché tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa sanzioni pecuniarie truffa in materia di prestazioni reato economico corruzione nell'esecuzione forzata sanzione disciplinare dell'avvocato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMITO MICHELE nato a TORINO Il 28/09/1981 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 17/10/2022, ha confermato quella resa dal GUP del Tribunale di Torino in data 23/11/2020 che aveva riconosciuto MICHELE COMITO responsabile dei reati di cui agli artt. 81 comma secondo, 640 commi primo e secondo n. 1, 61 comma primo n. 10 cod. pen. (capo A) e artt. 61 comma primo n. 2 e 494 cod. pen. (capo B) e, con la recidiva specifica reiterata, lo aveva condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce, in termini del tutto generici, mancanza della motivazione e violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio, è inammissibile poiché tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); nel caso di specie, la Corte di appello ha dato conto delle ragioni per le quali la pena non poteva essere contenuta nel minimo edittale accennando al carattere "non trascurabile" dell'importo fraudolentemente acquisito dall'imputato solo al fine di corroborare il giudizio incentrato, in realtà, sulla gravità della condotta alla luce della peculiarità dell'inganno perpetrato in danno della persona offesa e, sul piano soggettivo, della personalità dell'odierno ricorrente, già gravato da plurimi precedenti penali; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06