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Ordinanza — n. 30472/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30472/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30472/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMONE ANTONINO nato a PALERMO il 05/06/1961 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 12/09/2022, ha confermato quella resa dal Tribunale di Palermo in data 21/07/2020 che aveva riconosciuto ANTONINO MAMONE responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., art. 55 comma 9 d.lgs n. 231/2007 (capo A, ora art. 493-ter cod. pen.) e 61 n. 2, 648 cod. pen. (capo B), e lo aveva perciò condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che i motivi di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 62 bis e 99 cod. pen., sono inammissibili poiché del tutto generici; il primo motivo, infatti, lamenta una carenza motivazionale sulla conferma della recidiva che, tuttavia, risulta oggetto di specifica valutazione (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata sulle ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto di condividere il giudizio di sussistenza della contestata recidiva già operato dal primo giudice, in considerazione dei precedenti penali specifici, plurimi e recenti gravanti sul prevenuto e sintomatici di una condotta rivelatrice di una significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato); analogamente deve dirsi con riguardo al secondo motivo, in cui la Corte - con argomentazione sintetica ma esaustiva - ha spiegato che la peculiare capacità a delinquere dell'imputato, emergente dei predetti numerosi precedenti penali specifici, ha portato a giudicare corretta l'esclusione delle pur invocate circostanze attenuanti generiche; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 493-ter cod. pen, artt. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30472/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv. cod. pen., art. 55 comma 9 d.lgs n. 231/2007 (capo A, ora art. 493-ter cod. pen.) e 61 n. 2, 648 cod. pen. (capo B), e lo aveva perciò condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che i motivi di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 62 bis e 99 cod. pen., sono inammissibili poiché del tutto generici; il primo motivo, infatti, lamenta una carenza motivazionale sulla conferma della recidiva che, tuttavia, risulta oggetto di specifica valutazione (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata sulle ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto di condividere il giudizio di sussistenza della contestata recidiva già operato dal primo giudice, in considerazione dei precedenti penali specifici, plurimi e recenti gravanti sul prevenuto e sintomatici di una condotta rivelatrice di una significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato); analogamente deve dirsi con riguardo al secondo motivo, in cui la Corte - con argomentazione sintetica ma esaustiva - ha spiegato che la peculiare capacità a delinquere dell'imputato, emergente dei predetti numerosi precedenti penali specifici, ha portato a giudicare corretta l'esclusione delle pur invocate circostanze attenuanti generiche; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione spesa periodica riesame dell'entità pena prevenzione generale e speciale revisione in materia penale recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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art. 493-ter cod. pen
231/2007 (capo A, ora art. 493-ter cod. pen.) e 61 n.
artt. 192 cod. proc. pen
(capo B), e lo aveva perciò condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che i motivi di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 62 bis e 99 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMONE ANTONINO nato a PALERMO il 05/06/1961 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 12/09/2022, ha confermato quella resa dal Tribunale di Palermo in data 21/07/2020 che aveva riconosciuto ANTONINO MAMONE responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., art. 55 comma 9 d.lgs n. 231/2007 (capo A, ora art. 493-ter cod. pen.) e 61 n. 2, 648 cod. pen. (capo B), e lo aveva perciò condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che i motivi di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 62 bis e 99 cod. pen., sono inammissibili poiché del tutto generici; il primo motivo, infatti, lamenta una carenza motivazionale sulla conferma della recidiva che, tuttavia, risulta oggetto di specifica valutazione (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata sulle ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto di condividere il giudizio di sussistenza della contestata recidiva già operato dal primo giudice, in considerazione dei precedenti penali specifici, plurimi e recenti gravanti sul prevenuto e sintomatici di una condotta rivelatrice di una significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato); analogamente deve dirsi con riguardo al secondo motivo, in cui la Corte - con argomentazione sintetica ma esaustiva - ha spiegato che la peculiare capacità a delinquere dell'imputato, emergente dei predetti numerosi precedenti penali specifici, ha portato a giudicare corretta l'esclusione delle pur invocate circostanze attenuanti generiche; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06/2023 Il Consigliere Estensore Il Pres