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Ordinanza — n. 30471/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to cite supporting elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30471/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to meet the statutory requirement of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lower court's conviction and sentencing but did not identify specific points of the decision to criticize or provide the factual elements supporting his objections. Consequently, the court ruled that the appeal was insufficient to allow the higher court to exercise its supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; The appeal must specify the points of the decision under attack and indicate the factual elements supporting the criticisms, otherwise it is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specific grounds requirement factual elements citation Code of Criminal Procedure supervisory power of Cassation motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
281112 - 01); valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 646 cod. pen
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 22/06/2022, ha confermato quella resa dal Tribunale di Vicenza in data 15/02/2022 che aveva riconosciuto DANIELE BONAGURO responsabile del reato di cui all'art. 646 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano del tutto genericamente la carenza motivazionale in relazione all'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAGURO DANIELE nato a COGOLLO DEL CENGIO il 16/11/1966 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 22/06/2022, ha confermato quella resa dal Tribunale di Vicenza in data 15/02/2022 che aveva riconosciuto DANIELE BONAGURO responsabile del reato di cui all'art. 646 cod. pen. e, con la recidiva ex art. 99 comma primo, secondo nn. 1), 2) e 3) e terzo cod. pen., lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano del tutto genericamente la carenza motivazionale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'eccessività della pena irrogata, sono inammissibili poiché non sorretti da alcuna specificità e pertinenza censoria, disinteressandosi del tutto del contenuto del provvedimento impugnato con la cui motivazione la difesa omette di confrontarsi; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06/2023