Ordinanza — n. 30469/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILELLA EMANUELE nato a BARI il 24/09/1991 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Bari, con sentenza del 13/04/2022, ha confermato quella resa dal GUP del Tribunale di Bari in data 14/04/2016 che aveva riconosciuto EMANUELE VILELLA responsabile del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. e, con !a recidiva reiterata ed infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che, con l'unico motivo di ricorso, la difesa contesta del tutto genericamente violazione di legge in relazione agli artt. 27 comma 3 Cost., 101 comma 2 Cost. e 133 cod. pen., con censura certamente inammissibile poiché del tutto avulsa dal tenore del provvedimento impugnato di cui non vi è alcuna menzione o richiamo nel testo del ricorso che consenta di riferire il vizio denunziato ad una o più argomentazioni sviluppate in sentenza; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 bis cod. pen, artt. 27 comma 3 Cost; Ordinanza — n. 30469/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILELLA EMANUELE nato a BARI il 24/09/1991 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 13/04/2022, ha confermato quella resa dal GUP del Tribunale di Bari in data 14/04/2016 che aveva riconosciuto EMANUELE VILELLA responsabile del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. e, con !a recidiva reiterata ed infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che, con l'unico motivo di ricorso, la difesa contesta del tutto genericamente violazione di legge in relazione agli artt. 27 comma 3 Cost., 101 comma 2 Cost. e 133 cod. pen., con censura certamente inammissibile poiché del tutto avulsa dal tenore del provvedimento impugnato di cui non vi è alcuna menzione o richiamo nel testo del ricorso che consenta di riferire il vizio denunziato ad una o più argomentazioni sviluppate in sentenza; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06/2023 Il Consigliere Estensore Il Pre