Ordinanza — n. 30464/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETROZZIELLO RAFFAELE nato a AVELLINO il 01/05/1966 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 25/01/2023, ha confermato quella resa dal Tribunale di Avellino in data 13/09/2021 e che aveva riconosciuto RAFFAELE PETROZZIELLO responsabile del reato di cui all'art. 640 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 62 comma primo n. 4 cod. pen., è inammissibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti puntuali in fatto e corretti in diritto e con cui, soprattutto, il ricorrente omette il confronto: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza, impugnata sulle ragioni per cui la Corte territoriale non ha ritenuto di (poter riteneret_l'invocata attenuante, in considerazione delle modalità insidiose della condotta, nonché del pregiudizio economico stimato comunque non irrisorio cagionato alle persone offese; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 30464/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 62 comma primo n. 4 cod. pen., è inammissibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti puntuali in fatto e corretti in diritto e con cui, soprattutto, il ricorrente omette il confronto: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza, impugnata sulle ragioni per cui la Corte territoriale non ha ritenuto di (poter riteneret_l'invocata attenuante, in considerazione delle modalità insidiose della condotta, nonché del pregiudizio economico stimato comunque non irrisorio cagionato alle persone offese; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETROZZIELLO RAFFAELE nato a AVELLINO il 01/05/1966 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 25/01/2023, ha confermato quella resa dal Tribunale di Avellino in data 13/09/2021 e che aveva riconosciuto RAFFAELE PETROZZIELLO responsabile del reato di cui all'art. 640 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 62 comma primo n. 4 cod. pen., è inammissibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti puntuali in fatto e corretti in diritto e con cui, soprattutto, il ricorrente omette il confronto: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza, impugnata sulle ragioni per cui la Corte territoriale non ha ritenuto di (poter riteneret_l'invocata attenuante, in considerazione delle modalità insidiose della condotta, nonché del pregiudizio economico stimato comunque non irrisorio cagionato alle persone offese; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06/2023 Il Consigl