Ordinanza — n. 30461/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORSELLO BOTTAZZI IVAN nato a BRESCIA il 27/04/1976 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 13/09/2022, ha parzialmente riformato (ritenendo la attenuante di cui all'art. 648 comma 4 cod. pen. prevalente sulla recidiva e rideterminando il trattamento sanzionatorio) quella resa dal Tribunale in data 22/02/2022 nei confronti di IVAN TORSELLO BOTTAZZI che aveva riconosciuto responsabile del delitto di ricettazione condannandolo alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che i motivi di ricorso prospettano censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede; il primo motivo, infatti, si risolve in una doglianza "di merito", con cui la difesa finisce per riproporre in questa sede una versione alternativa dei fatti che sono stati invece ricostruiti (sulla scorta di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie) e giuridicamente qualificati dai giudici di primo e secondo grado con argomentazioni che non possono ritenersi manifestamente illogiche; il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse del ricorrente, alla luce del giudizio di prevalenza della attenuante di cui al comma 4 dell'art. 648 cod. pen. sulla recidiva (cfr., da ultimo, Sez. 2 -, n. 3880 del 24/11/2022, Damiano, Rv. 284309 - 01) essendo in tal modo la Corte di appello pervenuta ad inquadrare la condotta in una fattispecie (quella della ricettazione "lieve") punita in termini decisamente più miti rispetto alla pena prevista per il delitto di furto aggravato; da ultimo, incensurabile, in quanto puntuale in fatto e corretta in diritto, è la motivazione con cui la Corte territoriale ha, infine, argomentato sul difetto dei presupposti per ritenere la continuazione tra l'episodio delittuoso qui giudicato e quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Brescia del 28.1.2019 e con cui la difesa non è si comunque confrontata; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 comma 4 cod. pen, art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 30461/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 comma 4 cod. pen. prevalente sulla recidiva e rideterminando il trattamento sanzionatorio) quella resa dal Tribunale in data 22/02/2022 nei confronti di IVAN TORSELLO BOTTAZZI che aveva riconosciuto responsabile del delitto di ricettazione condannandolo alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che i motivi di ricorso prospettano censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede; il primo motivo, infatti, si risolve in una doglianza "di merito", con cui la difesa finisce per riproporre in questa sede una versione alternativa dei fatti che sono stati invece ricostruiti (sulla scorta di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie) e giuridicamente qualificati dai giudici di primo e secondo grado con argomentazioni che non possono ritenersi manifestamente illogiche; il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse del ricorrente, alla luce del giudizio di prevalenza della attenuante di cui al comma 4 dell'art. 648 cod. pen. sulla recidiva (cfr., da ultimo, Sez. 2 -, n. 3880 del 24/11/2022, Damiano, Rv. 284309 - 01) essendo in tal modo la Corte di appello pervenuta ad inquadrare la condotta in una fattispecie (quella della ricettazione "lieve") punita in termini decisamente più miti rispetto alla pena prevista per il delitto di furto aggravato; da ultimo, incensurabile, in quanto puntuale in fatto e corretta in diritto, è la motivazione con cui la Corte territoriale ha, infine, argomentato sul difetto dei presupposti per ritenere la continuazione tra l'episodio delittuoso qui giudicato e quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Brescia del 28.1.2019 e con cui la difesa non è si comunque confrontata; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORSELLO BOTTAZZI IVAN nato a BRESCIA il 27/04/1976 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 13/09/2022, ha parzialmente riformato (ritenendo la attenuante di cui all'art. 648 comma 4 cod. pen. prevalente sulla recidiva e rideterminando il trattamento sanzionatorio) quella resa dal Tribunale in data 22/02/2022 nei confronti di IVAN TORSELLO BOTTAZZI che aveva riconosciuto responsabile del delitto di ricettazione condannandolo alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che i motivi di ricorso prospettano censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede; il primo motivo, infatti, si risolve in una doglianza "di merito", con cui la difesa finisce per riproporre in questa sede una versione alternativa dei fatti che sono stati invece ricostruiti (sulla scorta di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie) e giuridicamente qualificati dai giudici di primo e secondo grado con argomentazioni che non possono ritenersi manifestamente illogiche; il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse del ricorrente, alla luce del giudizio di prevalenza della attenuante di cui al comma 4 dell'art. 648 cod. pen. sulla recidiva (cfr., da ultimo, Sez. 2 -, n. 3880 del 24/11/2022, Damiano, Rv. 284309 - 01) essendo in tal modo la Corte di appello pervenuta ad inquadrare la condotta in una fattispecie (quella della ricettazione "lieve") punita in termini decisamente più miti rispetto alla pena prevista per il delitto di furto aggravato; da ultimo, incensurabile, in quanto puntuale in fatto e corretta in diritto, è la motivazione con cui la Corte territoriale ha, infine, argomentato sul difetto dei presupposti per ritenere la continuazione tra l'episodio delittuoso qui giudicato e quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Brescia del 28.1.2019 e con cui la difesa non è si comunque confrontata; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06/2023 Il Consigliere Estensore i