Ordinanza — n. 30459/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANGI VINCENZO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 27/04/1978 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Bari, con sentenza del 12/05/2022, ha confermato quella resa dal Tribunale di Foggia in data 23/01/2019 nei confronti di VINCENZO LANGI che aveva riconosciuto responsabile in relazione al reato di cui agli artt.56 e 629 cod. pen. condannandolo alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. in luogo della ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen., è manifestamente infondato oltre che meramente reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dai giudici di merito con argomenti puntuali in fatto e corretti in diritto e con cui il ricorrente oblitera il confronto: si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha dato ampiamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica già operata dal Tribunale nei termini di tentata estorsione, attesa la mancanza di una pretesa giuridicamente tutelabile quale presupposto essenziale per ricondurre la condotta nella fattispecie delittuosa delineata dall'art.393 cod. pen. secondo le linee ermeneutiche ormai precisate nell'arresto delle SS.UU. "Filardo"; per contro, secondo la ricostruzione della Corte di appello - rispetto alla quale non viene dedotto il travisamento di elementi fattuali o probatori - il ricorrente era ben conscio di agire contra ius e mosso dall'intento di conseguire un ingiusto profitto e tanto è bastato per consentire la condivisibile reiezione della richiesta difensiva, riproposta ancora in questa sede; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 393 cod. pen; Ordinanza — n. 30459/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen. condannandolo alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. in luogo della ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen., è manifestamente infondato oltre che meramente reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dai giudici di merito con argomenti puntuali in fatto e corretti in diritto e con cui il ricorrente oblitera il confronto: si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha dato ampiamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica già operata dal Tribunale nei termini di tentata estorsione, attesa la mancanza di una pretesa giuridicamente tutelabile quale presupposto essenziale per ricondurre la condotta nella fattispecie delittuosa delineata dall'art.393 cod. pen. secondo le linee ermeneutiche ormai precisate nell'arresto delle SS.UU. "Filardo"; per contro, secondo la ricostruzione della Corte di appello - rispetto alla quale non viene dedotto il travisamento di elementi fattuali o probatori - il ricorrente era ben conscio di agire contra ius e mosso dall'intento di conseguire un ingiusto profitto e tanto è bastato per consentire la condivisibile reiezione della richiesta difensiva, riproposta ancora in questa sede; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANGI VINCENZO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 27/04/1978 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 12/05/2022, ha confermato quella resa dal Tribunale di Foggia in data 23/01/2019 nei confronti di VINCENZO LANGI che aveva riconosciuto responsabile in relazione al reato di cui agli artt.56 e 629 cod. pen. condannandolo alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. in luogo della ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen., è manifestamente infondato oltre che meramente reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dai giudici di merito con argomenti puntuali in fatto e corretti in diritto e con cui il ricorrente oblitera il confronto: si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha dato ampiamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica già operata dal Tribunale nei termini di tentata estorsione, attesa la mancanza di una pretesa giuridicamente tutelabile quale presupposto essenziale per ricondurre la condotta nella fattispecie delittuosa delineata dall'art.393 cod. pen. secondo le linee ermeneutiche ormai precisate nell'arresto delle SS.UU. "Filardo"; per contro, secondo la ricostruzione della Corte di appello - rispetto alla quale non viene dedotto il travisamento di elementi fattuali o probatori - il ricorrente era ben conscio di agire contra ius e mosso dall'intento di conseguire un ingiusto profitto e tanto è bastato per consentire la condivisibile reiezione della richiesta difensiva, riproposta ancora in questa sede; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06/2023 Il Consigliere Estensore Il Presid