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Ordinanza — n. 30457/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding late criminal complaint, ruling burden of proof lies with the accused.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30457/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Perpinano's appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of his criminal liability. The defense argued for a re-evaluation of evidence regarding the timing of the victim's awareness of the crime, but the court rejected this as outside the scope of cassation review. The decision rests on the established principle that the complaint period begins only when the victim has concrete knowledge of the crime's objective and subjective elements, placing the burden of proving untimeliness on the accused.

Regesto Legislator

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Art. 124 cod. pen.; The period for filing a criminal complaint commences when the victim acquires certain knowledge of the crime's objective and subjective dimensions, and the burden of proving untimeliness rests with the accused.

Parole chiave

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criminal complaint timeliness burden of proof on accused victim's knowledge of crime cassation inadmissibility subjective elements of offense istanza tardiva di restituzione dei termini tardivo pagamento delle spese ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 124 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass. Pen., 2, 5.7.2019 n. 37.584, Di Lorenzo
Cass. Pen., 5, 1.10.1999 n. 14.660, Carniato
37.584, Di Lorenzo; Cass. Pen., 5, 1.10.1999 n. 14.660, Carniato che, infatti, aveva correttamente precisato che il termine di cui all'ad 124 cod.
Cass. Pen., 5, 13.12.2000 n. 12.634, Bechis
Cass. Pen., 5, 13.12.2000 n. 12.634, Bechis; Cass.
Cass. Pen., 5, 25.6.2001 n. 31.964, Bianchi
12.634, Bechis; Cass. Pen., 5, 25.6.2001 n. 31.964, Bianchi; Cass.
Cass. Pen., 5, 9.7.2008 n. 33.466, Ladogana
31.964, Bianchi; Cass. Pen., 5, 9.7.2008 n. 33.466, Ladogana; Cass.
Cass. Pen., 20.6.2014 n. 46.485, Lezzi
Cass. Pen., 5, 17.1.2013 n. 13.335, PM e p.o. in proc. Moggi ed altri
Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 12.213, Zucchi ed altri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERPIGNANO GIUSEPPE nato a GENOVA il 02/07/1965 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRMO La Corte di appello di Bari, con sentenza del 05/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trani in data 02/05/2019 nei confronti di GIUSEPPE PERPIGNANO che era stato riconosciuto in quella sede responsabile del reato di cui all'ad. 646 cod. pen. e condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'ad. 124 cod. pen. per tardività della querela, è inammissibile perché, di fatto, è finalizzato a sollecitare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, operazione estranee al sindacato di legittimità, in ordine ai presupposti circa la acquisita consapevolezza, in capo alla persona offesa, della rilevanza penale della condotta; ed è appena il caso di ribadire il pacifico e consolidato il principio per cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (cfr., tra le tante, Cass.

Pen., 2, 5.7.2019 n. 37.584, Di Lorenzo; Cass. Pen., 5, 1.10.1999 n. 14.660, Carniato che, infatti, aveva correttamente precisato che il termine di cui all'ad 124 cod. pen. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini ovvero all'esito del sopravvenire di eventi che abbiano consentito di acquisire contezza del fatto nella sua dimensione oggettiva e soggettiva così consentendo alla persona offesa di determinarsi liberamente sulle iniziative da assumere;

Cass. Pen., 5, 13.12.2000 n. 12.634, Bechis; Cass. Pen., 5, 25.6.2001 n. 31.964, Bianchi; Cass. Pen., 5, 9.7.2008 n. 33.466, Ladogana; Cass. Pen., 20.6.2014 n. 46.485, Lezzi); ricorrente e condivisa dal collegio è, inolltre, l'affermazione secondo cui, in tema di querela, l'onere della prova della intempestività della stessa è a carico del querelato che la deduce e, nella eventuale situazione di incertezza, va risolta a favore del querelante (cfr., in tal senso, ad esempio, Cass. Pen., 5, 17.1.2013 n. 13.335, PM e p.o. in proc. Moggi ed altri ma, anche, Cass.

SS.UU., 21.12.2017 n. 12.213, Zucchi ed altri); • rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06