Ordinanza — n. 30456/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI VITO nato a BARI il 03/12/1982 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Bari, con sentenza del 29/03/2022, ha confermato quella resa dal Tribunale di Bari in data 03/03/2016 e che aveva riconosciuto VITO ALTIERI responsabile del reato di cui all'art. 648 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la nullità della sentenza in relazione all'art. 178 cod. proc. pen. per omessa comunicazione alla difesa delle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, è manifestamente infondato in quanto il principio di tassatività delle nullità esclude in radice un'interpretazione analogica estensiva dei casi tassativamente disciplinati, tra cui non rientra quella concernente non già la mancata trasmissione delle conclusioni ma la loro incompletezza; dalla verifica degli atti risulta che il PG, in definitiva, non ha concluso avendo trasmesso un modulo incompleto in quanto privo delle richieste finali che, di per sé, non comporta alcun profilo di nullità/ la cui mancata trasmissione alla difesa non integra alcun profilo di nullità per violazione del diritto di difesa (cfr., in tal senso, Sez. 1 - , n. 14766 del 16/03/2022, Ayari, Rv. 283307 - 01, in cui la Corte ha chiarito che, in tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni scritte previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contradditorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale); considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità, poiché, in sostanza, consistente in mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, operazioni evidentemente estranee al sindacato di questa Corte laddove non collegate a specifici profili di travisamento delle emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito, (Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007, dep. 27/02/2007, Rv. 236540 - 01); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 178 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30456/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la nullità della sentenza in relazione all'art. 178 cod. proc. pen. per omessa comunicazione alla difesa delle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, è manifestamente infondato in quanto il principio di tassatività delle nullità esclude in radice un'interpretazione analogica estensiva dei casi tassativamente disciplinati, tra cui non rientra quella concernente non già la mancata trasmissione delle conclusioni ma la loro incompletezza; dalla verifica degli atti risulta che il PG, in definitiva, non ha concluso avendo trasmesso un modulo incompleto in quanto privo delle richieste finali che, di per sé, non comporta alcun profilo di nullità/ la cui mancata trasmissione alla difesa non integra alcun profilo di nullità per violazione del diritto di difesa (cfr., in tal senso, Sez. 1 - , n. 14766 del 16/03/2022, Ayari, Rv. 283307 - 01, in cui la Corte ha chiarito che, in tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni scritte previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contradditorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale); considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità, poiché, in sostanza, consistente in mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, operazioni evidentemente estranee al sindacato di questa Corte laddove non collegate a specifici profili di travisamento delle emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito, (Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007, dep. 27/02/2007, Rv. 236540 - 01); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI VITO nato a BARI il 03/12/1982 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 29/03/2022, ha confermato quella resa dal Tribunale di Bari in data 03/03/2016 e che aveva riconosciuto VITO ALTIERI responsabile del reato di cui all'art. 648 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la nullità della sentenza in relazione all'art. 178 cod. proc. pen. per omessa comunicazione alla difesa delle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, è manifestamente infondato in quanto il principio di tassatività delle nullità esclude in radice un'interpretazione analogica estensiva dei casi tassativamente disciplinati, tra cui non rientra quella concernente non già la mancata trasmissione delle conclusioni ma la loro incompletezza; dalla verifica degli atti risulta che il PG, in definitiva, non ha concluso avendo trasmesso un modulo incompleto in quanto privo delle richieste finali che, di per sé, non comporta alcun profilo di nullità/ la cui mancata trasmissione alla difesa non integra alcun profilo di nullità per violazione del diritto di difesa (cfr., in tal senso, Sez. 1 - , n. 14766 del 16/03/2022, Ayari, Rv. 283307 - 01, in cui la Corte ha chiarito che, in tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni scritte previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contradditorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale); considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità, poiché, in sostanza, consistente in mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, operazioni evidentemente estranee al sindacato di questa Corte laddove non collegate a specifici profili di travisamento delle emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito, (Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007, dep. 27/02/2007, Rv. 236540 - 01); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/0