Cassation Court dismisses appeal on prescription grounds, ruling aggravated offense does not create new crime for statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the aggravated offense under Article 648 of the Penal Code created a new crime with a longer prescription period than the base offense. The court rejected this, holding that the aggravated form is merely a special mitigating circumstance rather than an independent crime, so the original sentence's prescription period applies.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; The aggravated form of the crime constitutes a special mitigating circumstance rather than an independent incriminating provision, meaning the statute of limitations must be calculated based on the penalty established in the first paragraph of the article.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACIU MIHAELA MIRELA nato il 18/03/1980 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; v
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 30/05/2022, ha confermato quella resa dal Tribunale di Trani in data 24/04/2018 che aveva riconosciuto MIHAELA MIRELA BACIU responsabile del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. riconducendo il fatto nella ipotesi "lieve"; ritenuto che i due motivi di ricorso, entrambi incentrati sulla violazione degli artt. 157 comma secondo e 161 comma secondo cod. pen. per decorrenza del termine di prescrizione (calcolato sulla scorta della pena stabilita nel capoverso dell'art. 648 cod. pen.) prima della pronuncia della sentenza d'appello sono manifestamente infondati essendo pacifico che l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06/2023 Il Cons