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Ordinanza — n. 30453/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming prescription error, ruling statute of limitations expired before appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30453/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued the crime was extinguished by prescription, but the court found the limitation period expired before the appellate judgment. The court rejected the claim because the maximum limitation period did not run out prior to the appeal, even accounting for the defendant's suspension of days.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161 cod. pen.; The statute of limitations for criminal prosecution expires before the appellate judgment if the maximum period has elapsed, rendering a prescription defense inadmissible when the crime is deemed consummated prior to that date.

Parole chiave

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statute of limitations prescription of crime criminal appeal favor rei principle suspension of days inadmissible appeal court costs intervenuta prescrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO SALVATORE nato a PALUDI il 06/04/1967 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza emessa del 24/10/2022, ha confermato quella resa dal Tribunale di Castrovillari in data 28/01/2019 e che aveva riconosciuto SALVATORE CARUSO responsabile del delitto di cui all'art.646 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa censura la sentenza impugnata - in violazione del principio del favor rei - non avrebbe preso atto della intervenuta estinzione del reato per prescrizione errando, inoltre, nel far coincidere la data di consumazione del reato con quella di presentazione della querela è inammissibile poiché, anche a voler ritenere il reato consumato (come dedotto dalla difesa) nel giugno del 2015, il termine massimo di cui al combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. non sarebbe comunque decorso prima della sentenza di appello dovendosi, peraltro, computare una sospensione di giorni 60 dovuta ad impedimento dell'imputato; né, va pur detto, ulteriori elementi, a fronte di tale diagnosi, sono stati offerti con la memoria difensiva trasmessa in prossimità della data dell'udienza; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06/2023 Il Consig