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Ordinanza — n. 30447/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30447/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30447/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINA FRANCESCO nato a CEFALU il 09/07/1977 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 30/03/2022, ha in parte riformato - prendendo atto della intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi B) e D) e rideterminando la pena finale - quella del Tribunale di Termini Imerese che, in data 16/02/2021, aveva riconosciuto FRANCESCO FINA responsabile dei reati di cui agli artt. 624-bis e 625 n. 5 (capo A) 367 e 61 n. 7 cod. pen. (capo B), 629 cod. pen. (capo C), 635, comma 2 n. 1 cod. pen. (capo D), 624-bis e 625 n. 7 cod. pen. (capo E), e, ritenuto tra tutti il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che i motivi articolati nel ricorso contengono censure manifestamente infondate o, comunque, non consentite in sede di legittimità: il primo ed il terzo motivo, infatti, finiscono con il sollecitare una rivalutazione delle prove, nel caso di specie rappresentate dalle risultanze della attività di captazione di cui la Corte di appello ha dato ampio ed analitico conto (cfr., pagg. 4 e 5 della sentenza, con cui la difesa non si confronta); il secondo motivo, con cui la difesa reitera un rilievo già operato con l'atto di appello, è a sua volta generico perché non tiene conto della risposta fornita dalla Corte che, richiamando la costante giurisprudenza di legittimità, ha spiegato come il furto era stato perpetrato in un magazzino di pertinenza di una abitazione della vittima luogo, dunque, ancorché transitoriamentejadibito a privata dimora; il motivo sul capo E), infine, è del tutto generico; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30447/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624-bis e 625 n. 5 (capo A) 367 e 61 n. 7 cod. pen. (capo B), 629 cod. pen. (capo C), 635, comma 2 n. 1 cod. pen. (capo D), 624-bis e 625 n. 7 cod. pen. (capo E), e, ritenuto tra tutti il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che i motivi articolati nel ricorso contengono censure manifestamente infondate o, comunque, non consentite in sede di legittimità: il primo ed il terzo motivo, infatti, finiscono con il sollecitare una rivalutazione delle prove, nel caso di specie rappresentate dalle risultanze della attività di captazione di cui la Corte di appello ha dato ampio ed analitico conto (cfr., pagg. 4 e 5 della sentenza, con cui la difesa non si confronta); il secondo motivo, con cui la difesa reitera un rilievo già operato con l'atto di appello, è a sua volta generico perché non tiene conto della risposta fornita dalla Corte che, richiamando la costante giurisprudenza di legittimità, ha spiegato come il furto era stato perpetrato in un magazzino di pertinenza di una abitazione della vittima luogo, dunque, ancorché transitoriamentejadibito a privata dimora; il motivo sul capo E), infine, è del tutto generico; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione di furto inutilizzabilità delle prove illecite violazione di domicilio reati contro la sfera personale riservata perquisizione domiciliare aiuti al magazzinaggio privato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINA FRANCESCO nato a CEFALU il 09/07/1977 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 30/03/2022, ha in parte riformato - prendendo atto della intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi B) e D) e rideterminando la pena finale - quella del Tribunale di Termini Imerese che, in data 16/02/2021, aveva riconosciuto FRANCESCO FINA responsabile dei reati di cui agli artt. 624-bis e 625 n. 5 (capo A) 367 e 61 n. 7 cod. pen. (capo B), 629 cod. pen. (capo C), 635, comma 2 n. 1 cod. pen. (capo D), 624-bis e 625 n. 7 cod. pen. (capo E), e, ritenuto tra tutti il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che i motivi articolati nel ricorso contengono censure manifestamente infondate o, comunque, non consentite in sede di legittimità: il primo ed il terzo motivo, infatti, finiscono con il sollecitare una rivalutazione delle prove, nel caso di specie rappresentate dalle risultanze della attività di captazione di cui la Corte di appello ha dato ampio ed analitico conto (cfr., pagg. 4 e 5 della sentenza, con cui la difesa non si confronta); il secondo motivo, con cui la difesa reitera un rilievo già operato con l'atto di appello, è a sua volta generico perché non tiene conto della risposta fornita dalla Corte che, richiamando la costante giurisprudenza di legittimità, ha spiegato come il furto era stato perpetrato in un magazzino di pertinenza di una abitazione della vittima luogo, dunque, ancorché transitoriamentejadibito a privata dimora; il motivo sul capo E), infine, è del tutto generico; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06/2023 Il Consigliere Estensore Il Pres