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Ordinanza — n. 30444/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for citing already reviewed and rejected arguments regarding sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30444/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giovanni Prato's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a lighter sentence based on Article 62 of the Penal Code, claiming the economic prejudice to the victim was not significant. The appellate court had already thoroughly examined and rejected this argument, noting the substantial financial loss and the victim's lack of other belongings at the time of the incident.

Regesto Legislator

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Art. 62 comma primo n. 4 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its sole ground is a violation of law that has already been adequately examined and rejected by the appellate court in its factual and legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repeated argument sentencing mitigation economic prejudice court costs calcolo del danno pregiudizio irreparabile indennità per il danno soggettivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 comma primo n. 4 cod. pen.
pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 62 comma primo n.
Art. 360 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRATO GIOVANNI nato a POMIGLIANO D'ARCO il 15/07/1995 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell'8/03/2022 in parziale riforma di quella del Tribunale del capoluogo partenopeo resa in data 19/01/2021, ha rideterminato la pena nei confronti di GIOVANNI PRATO nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 60,00 di multa confermandone la responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 640 comma secondo, 61 n. 5 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 62 comma primo n. 4 cod. pen., è inammissibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello con argomentazioni puntuali in fatto e corrette in diritto (cfr., in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulle ragioni per cui la Corte territoriale non ha ravvisato gli estremi dell'invocata attenuante, atteso il pregiudizio economico comunque non irrisorio che era stato cagionato alla persona offesa, in considerazione pure dell'ulteriore implicazione negativa consistente nel fatto che in quel momento costei non aveva null'altro con sé, a parte la somma, non irrilevante, consegnata al prevenuto) e con cui il ricorso omette di confrontarsi (cfr., per la correttezza, in diritto, dell'approccio operato dalla Corte di appello che ha in primo luogo considerato non irrisorio il pregiudizio economico subito dalla persona offesa per poi tener conto anche degli effetti ulteriori e complessivi della condotta dell'agente, tra le tante, Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01). rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06/2023 Il Consigliere Estensore Il Pr