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Ordinanza — n. 30442/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30442/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30442/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI TONNO IMMACOLATA nato a NAPOLI il 25/01/1989 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 14/10/2022, in parziale riforma di quella resa dal Tribunale di Napoli in data 24/03/2021, ha rideterminato la pena nei confronti di IMMACOLATA DI TONNO, che ha individuato nella più mite misura di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa confermando la responsabilità della ricorrente per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. (capo A) e 640, 61 n. 7 cod. pen. (capo C). ritenuto che l'unico motivo di ricorso è del tutto generico in quanto privo di ogni sia pur minimo riferimento alla sentenza impugnata del cui contenuto la difesa si è totalmente disinteressata; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez.

Regesto Legislator

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artt. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 30442/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. (capo A) e 640, 61 n. 7 cod. pen. (capo C). ritenuto che l'unico motivo di ricorso è del tutto generico in quanto privo di ogni sia pur minimo riferimento alla sentenza impugnata del cui contenuto la difesa si è totalmente disinteressata; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative allegazioni insufficientemente motivate censure procedurali

Disposizioni normative citate

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artt. 648 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI TONNO IMMACOLATA nato a NAPOLI il 25/01/1989 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 14/10/2022, in parziale riforma di quella resa dal Tribunale di Napoli in data 24/03/2021, ha rideterminato la pena nei confronti di IMMACOLATA DI TONNO, che ha individuato nella più mite misura di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa confermando la responsabilità della ricorrente per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. (capo A) e 640, 61 n. 7 cod. pen. (capo C). ritenuto che l'unico motivo di ricorso è del tutto generico in quanto privo di ogni sia pur minimo riferimento alla sentenza impugnata del cui contenuto la difesa si è totalmente disinteressata; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); valutato che, pertanto, il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata) non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06/2023