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Ordinanza — n. 30439/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30439/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30439/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBATE SEBASTIANO nato a MESSINA il 18/07/1989 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Messina, con sentenza del 9/04/2021, ha confermato quella del Tribunale che, in data 22/01/2020, aveva riconosciuto SEBASTIANO ABBATE responsabile della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e giustizia; ritenuto che i motivi articolati nel ricorso proposto nell'interesse dell'Abbate, contengono censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede: il primo motivo, infatti, sollecita una rivalutazione, nel merito, dei presupposti per consentire all'imputato l'accesso alla messa alla prova su cui, d'altra parte, la Corte di appello ha motivato in maniera esaustiva condividendo la diagnosi del giudice di primo grado fondata sulla pluralità di precedenti penali risultanti a carico dell'Abbate e che non aveva consentito di formulare un giudizio positivo sull'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma proposto; il secondo motivo, a sua volta, si risolve nel prospettare una lettura alternativa degli elementi di prova acquisiti e che avevano consentito ai giudici di merito, con valutazione conforme nei due gradi, di riferire il possesso ingiustificato degli strumenti atti allo scasso a tutti gli imputati i quali, alla vista degli operanti, avevano tentato di disfarsene (cfr., pag. 4 della sentenza di primo grado); manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo, articolato in punto di trattamento sanzionatorio su cui la Corte di appello ha motivato facendo leva sulla allarmante personalità dell'odierno ricorrente che non consentiva di formulare una prognosi positiva ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui, peraltro, egli aveva già (inutilmente) beneficiato; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 707 cod. pen; Ordinanza — n. 30439/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 707 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e giustizia; ritenuto che i motivi articolati nel ricorso proposto nell'interesse dell'Abbate, contengono censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede: il primo motivo, infatti, sollecita una rivalutazione, nel merito, dei presupposti per consentire all'imputato l'accesso alla messa alla prova su cui, d'altra parte, la Corte di appello ha motivato in maniera esaustiva condividendo la diagnosi del giudice di primo grado fondata sulla pluralità di precedenti penali risultanti a carico dell'Abbate e che non aveva consentito di formulare un giudizio positivo sull'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma proposto; il secondo motivo, a sua volta, si risolve nel prospettare una lettura alternativa degli elementi di prova acquisiti e che avevano consentito ai giudici di merito, con valutazione conforme nei due gradi, di riferire il possesso ingiustificato degli strumenti atti allo scasso a tutti gli imputati i quali, alla vista degli operanti, avevano tentato di disfarsene (cfr., pag. 4 della sentenza di primo grado); manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo, articolato in punto di trattamento sanzionatorio su cui la Corte di appello ha motivato facendo leva sulla allarmante personalità dell'odierno ricorrente che non consentiva di formulare una prognosi positiva ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui, peraltro, egli aveva già (inutilmente) beneficiato; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attitudine all'integrazione capacità di subire la carcerazione assistenza riabilitativa riabilitazione restituzione in pristino tentate lesioni personali gravi

Disposizioni normative citate

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art. 707 cod. pen
La Corte di appello di Messina, con sentenza del 9/04/2021, ha confermato quella del Tribunale che, in data 22/01/2020, aveva riconosciuto SEBASTIANO ABBATE responsabile della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBATE SEBASTIANO nato a MESSINA il 18/07/1989 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 9/04/2021, ha confermato quella del Tribunale che, in data 22/01/2020, aveva riconosciuto SEBASTIANO ABBATE responsabile della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e giustizia; ritenuto che i motivi articolati nel ricorso proposto nell'interesse dell'Abbate, contengono censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede: il primo motivo, infatti, sollecita una rivalutazione, nel merito, dei presupposti per consentire all'imputato l'accesso alla messa alla prova su cui, d'altra parte, la Corte di appello ha motivato in maniera esaustiva condividendo la diagnosi del giudice di primo grado fondata sulla pluralità di precedenti penali risultanti a carico dell'Abbate e che non aveva consentito di formulare un giudizio positivo sull'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma proposto; il secondo motivo, a sua volta, si risolve nel prospettare una lettura alternativa degli elementi di prova acquisiti e che avevano consentito ai giudici di merito, con valutazione conforme nei due gradi, di riferire il possesso ingiustificato degli strumenti atti allo scasso a tutti gli imputati i quali, alla vista degli operanti, avevano tentato di disfarsene (cfr., pag. 4 della sentenza di primo grado); manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo, articolato in punto di trattamento sanzionatorio su cui la Corte di appello ha motivato facendo leva sulla allarmante personalità dell'odierno ricorrente che non consentiva di formulare una prognosi positiva ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui, peraltro, egli aveva già (inutilmente) beneficiato; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06/2023