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Ordinanza — n. 30438/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30438/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30438/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVIC MIROSLAV nato a TREVISO il 03/01/1985 BRAIDIC ANTONIA natcy POLLA il 01/06/1985 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 688/2023 Rilevato che gli imputati Hudorovic Miroslav e Braidic Antonia ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso — con cui i ricorrenti contestano la correttezza della motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all' art. 625 n.2 cod. pen.— è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e che sono, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità del ricorso, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (si veda pag. 3 della sentenza impugnata a proposito della violenza esercitata sulla placca antitaccheggio);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30438/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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controllo della commisurazione della pena gravità della pena adeguamento della pena revisione della sentenza penale motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVIC MIROSLAV nato a TREVISO il 03/01/1985 BRAIDIC ANTONIA natcy POLLA il 01/06/1985 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 688/2023 Rilevato che gli imputati Hudorovic Miroslav e Braidic Antonia ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso — con cui i ricorrenti contestano la correttezza della motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all' art. 625 n.2 cod. pen.— è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e che sono, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità del ricorso, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (si veda pag. 3 della sentenza impugnata a proposito della violenza esercitata sulla placca antitaccheggio);

Rilevato che il secondo motivo di ricorso — con cui i ricorrenti contestano l'eccessività della pena — non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata) e che la pena inflitta alla Braidic è in linea con i minimi edittali;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così