Ordinanza — n. 30437/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVINO CRISTIAN nato a CATANIA il 24/11/1994 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7317/2023 Rilevato che l'imputato Cristian Schiavino ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania di condanna per il reato di furto aggravato; preso atto che, alla vigilia della celebrazione dell'odierna udienza, è pervenuta rinunzia al ricorso, sottoscritta personalmente dall'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 30437/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVINO CRISTIAN nato a CATANIA il 24/11/1994 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7317/2023 Rilevato che l'imputato Cristian Schiavino ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania di condanna per il reato di furto aggravato; preso atto che, alla vigilia della celebrazione dell'odierna udienza, è pervenuta rinunzia al ricorso, sottoscritta personalmente dall'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente