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Ordinanza — n. 30435/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30435/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30435/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGLIANO SALVATORE nato a PIAZZA ARMERINA, il 24/06/1976 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 2814/2023 Rilevato che l'imputato Gagliano Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna di condanna per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 131 bis e 56 cod.pen.- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Regesto Legislator

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art. 496 cod. pen; Ordinanza — n. 30435/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 496 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 131 bis e 56 cod.pen.- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Parole chiave

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cosa di poco valore furto di minore entità allegazioni insufficientemente motivate soglia del valore litigioso contravvenzione bagatellare attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 496 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGLIANO SALVATORE nato a PIAZZA ARMERINA, il 24/06/1976 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 2814/2023 Rilevato che l'imputato Gagliano Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna di condanna per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 131 bis e 56 cod.pen.- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente