Cassation appeal dismissed for inadmissibility as first and second grounds concern issues not properly raised before the appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gerardo Malfeo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Malfeo challenged the appellate court's recognition of aggravated circumstances under specific penal code articles, claiming legal violations and reasoning defects. The court rejected these grounds because they addressed matters the appellate judge correctly omitted from its consideration, which cannot be raised for the first time in a cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 61 n. 5, Art. 625 n. 2 cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they raise issues on the law or reasoning that the appellate court correctly omitted from its decision, unless such issues are relevant ex officio or could not have been raised earlier.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALFEO GERARDO nato a GIFFONI VALLE PIANA il 03/06/1980 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 1551/2023 Rilevato che l'imputato Gerardo Malfeo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta il riconoscimento delle aggravanti di cui agli artt. 61 n. 5 e 625 n. 2 cod.pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione - non sono consentiti in sede di legittimità perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente