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Ordinanza — n. 30432/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30432/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30432/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBULOVIC BRENDA nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 13/06/1994 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 1509/2023 Rilevato che l'imputata Brenda Barbulovic ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Oristano di condanna per il reato di tentato furto in abitazione; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui la ricorrente contesta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 56 cod. perì.- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30432/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56 cod. perì.- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione impugnazione della cancellazione cognizione del ricorso per cassazione censure procedurali legittimazione a contestare licenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBULOVIC BRENDA nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 13/06/1994 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 1509/2023 Rilevato che l'imputata Brenda Barbulovic ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Oristano di condanna per il reato di tentato furto in abitazione; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui la ricorrente contesta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 56 cod. perì.- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente