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Ordinanza — n. 30430/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30430/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30430/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABELLICO STEFANO nato a ALATRI il 28/08/1987 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 1465/2023 Rilevato che l'imputato Stefano Sabellico ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 497 bis commi 1 e 2 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico di ricorso — cori cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comrna 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30430/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 497 bis commi 1 e 2 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico di ricorso — cori cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comrna 1, lett.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione difetto di legittimazione dell'associazione impugnazione della cancellazione legittimazione a ricorrere censure procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABELLICO STEFANO nato a ALATRI il 28/08/1987 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 1465/2023 Rilevato che l'imputato Stefano Sabellico ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 497 bis commi 1 e 2 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico di ricorso — cori cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comrna 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente