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Ordinanza — n. 30428/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30428/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30428/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARDINA SALVATORE nato a CALTANISSETTA il 27/05/1949 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE. APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 1419/2023 Rilevato che l'imputato Salvatore Giardina ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Tivoli di condanna per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta la mancata derubricazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 489 cod. pen. ed evidenzia l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Regesto Legislator

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art. 489 cod. pen; Ordinanza — n. 30428/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso, quando accenna alla prescrizione, è manifestamente infondato, dal momento che il termine massimo è decorso il 28 novembre 2022, quindi dopo la sentenza impugnata, e l'inammissibilità del ricorso determina l'impossibilità di dichiarare oggi la prescrizione (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ritiro della domanda di revisione estensione della procedura modificazione delle conclusioni condono delle spese procedurali desistenza dall'azione esaurimento delle istanze

Disposizioni normative citate

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art. 489 cod. pen
pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta la mancata derubricazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 489 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARDINA SALVATORE nato a CALTANISSETTA il 27/05/1949 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE. APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 1419/2023 Rilevato che l'imputato Salvatore Giardina ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Tivoli di condanna per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta la mancata derubricazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 489 cod. pen. ed evidenzia l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito n sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Rilevato che il ricorso, quando accenna alla prescrizione, è manifestamente infondato, dal momento che il termine massimo è decorso il 28 novembre 2022, quindi dopo la sentenza impugnata, e l'inammissibilità del ricorso determina l'impossibilità di dichiarare oggi la prescrizione (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore I