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Ordinanza — n. 30425/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and factual dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30425/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged a reduced civil compensation award for aggravated theft, arguing the lower court's reasoning was incorrect. The court rejected this claim because the arguments merely repeated those already dismissed at the appellate level without providing new, specific factual or legal critique.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are merely expressions of dissatisfaction regarding facts already decided, as they fail to meet the requirement of specific, argumentative criticism distinct from those previously rejected.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation reiteration of previous grounds civil compensation reduction aggravated theft liability motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BABA] GENTJAN nato a GJOREM( ALGERIA) il 12/04/1980 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 1350/2023 Rilevato che l'imputato Gentijan Babaj ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trento-Sezione distaccata di Bolzano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano, ha ridotto il risarcimento del danno a favore della costituita parte civile in euro 500,00 per il reato di furto aggravato;

Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che lo stesso motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mare doglianze in punto di fatto Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consiglie