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Ordinanza — n. 30422/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30422/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30422/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE MAURIZIO nato a AVELLINO il 21/04/1959 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 1219/2023 Rilevato che l'imputato Maurizio Carbone ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della condanna del Tribunale di Avellino per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, ha dichiarato le concesse attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in anni 2 di reclusione ed ha ridotto la durata delle sanzioni accessorie in misura pari a quella principale; Rilevato che la prima doglianza che è possibile enucleare dal ricorso — con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 178 lett.

Regesto Legislator

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30422/2023 — snpen · Corte di Cassazione: c) e 71 cod. proc. pen. — non è consentita in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Rilevato che la seconda censura che è possibile enucleare dal ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - è generica per indeterminatezza perché priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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eccezioni difensive motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure tardive censure procedurali difesa penale intervenuta prescrizione

Disposizioni normative citate

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen
— non è consentita in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE MAURIZIO nato a AVELLINO il 21/04/1959 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 1219/2023 Rilevato che l'imputato Maurizio Carbone ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della condanna del Tribunale di Avellino per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, ha dichiarato le concesse attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in anni 2 di reclusione ed ha ridotto la durata delle sanzioni accessorie in misura pari a quella principale; Rilevato che la prima doglianza che è possibile enucleare dal ricorso — con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 178 lett.

c) e 71 cod. proc. pen. — non è consentita in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Rilevato che la seconda censura che è possibile enucleare dal ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - è generica per indeterminatezza perché priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della critica formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid