Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as new issues on omitted facts cannot be raised in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to challenge the appellate court's reasoning regarding omitted facts. The appellant argued the lower court failed to address specific issues, but the Court held such arguments are barred in cassation unless they involve legal violations or were previously undeducible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Issues not devolved to the appellate court and not deducible earlier cannot be raised in cassation as new grounds for appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMMINI CHRISTIAN nato a MESAGNE il 07/01/2001 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 1153/2023 Rilevato che l'imputato Christian Simmini ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della condanna del Tribunale di Brindisi per il reato di furto pluriaggravato, ha ridotto la pena ad anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa, ha ridotto l'ammontare della liquidazione del danno in favore della parte civile ad euro 1.500,00 oltre interessi legali e lo ha condannato alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile;
Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - non è consentito in sede di legittimità perché non possono essere dedotte con il ricorso per cessazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute — come in questo caso alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside