Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to exhaust appellate remedies regarding recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Leonardo Ramunno inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ramunno challenged the appellate court's failure to explicitly exclude recidivism and the weighing of mitigating circumstances, arguing a violation of law. The court rejected these grounds because the issues were not properly raised at the appellate level and could not be deduced for the first time in a cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they question issues correctly omitted by the appellate court without being devolved to its cognizance or deducible in prior stages.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMUNNO LEONARDO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 17/06/1979 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 1108/2023 Rilevato che l'imputato Leonardo Ramunno ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata esclusione della recidiva - non è consentito in sede di legittimità perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome — come in questo caso — non devolute alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Rilevato — quanto alla censura in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva — che il ricorso, oltre che essere intrinsecamente generico (la richiesta è enunciata solo in premessa, ma non argomentata) è anche aspecifico, rispetto alla spiegazione fornita dalla Corte di appello a pag. 3 della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi