Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30418/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30418/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30418/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALVIO CARMINE nato a CERIGNOLA il 18/09/1989 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 1041/2023 Rilevato che l'imputato Carmine Calvio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Letta la memoria dell'Avv. Francesco Metta, per il ricorrente, che ha ribadito le argomentazioni del ricorso, insistendo per la non inammissibilità del medesimo;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30418/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Francesco Metta, per il ricorrente, che ha ribadito le argomentazioni del ricorso, insistendo per la non inammissibilità del medesimo;

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena restituzione del termine reiterazione di reati penali ritardo ingiustificato dell'azione penale restituzione speciale revoca della sospensione condizionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALVIO CARMINE nato a CERIGNOLA il 18/09/1989 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 1041/2023 Rilevato che l'imputato Carmine Calvio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Letta la memoria dell'Avv. Francesco Metta, per il ricorrente, che ha ribadito le argomentazioni del ricorso, insistendo per la non inammissibilità del medesimo;

Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente deduce l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, dal momento che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, anche se ha condotto al riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti ad effetto speciale, non incide sul termine di prescrizione del reato (che maturerà, anche senza verificare eventuali sospensioni, non prima del 5 settembre 2024);

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con motivazione immune da errori di diritto e da vizi logici (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, infatti, che, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., è necessario che il colpevole abbia provveduto, prima del giudizio, alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva (Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793;

Sez. 5, n. 44562 del 28/05/2015, Talji ,Rv. 265092); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il