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Ordinanza — n. 30416/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30416/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30416/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARINGELLA VITTORIO CHRISTIAN nato a BAR] il 29/06/1996 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BC)RRELLI; RG 1024/2023 Rilevato che l'imputato Vittorio Christian Scaringella ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari di condanna per il reato di furto; Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, con particolare riferimento alla sua individuazione quale responsabile del fatto — è aspecifico e versato in fatto, in quanto mira a contestare l'affidabilità del riconoscimento effettuato da personale di p.g., adducendo, tuttavia, argomentazioni fondate su un'aprioristica sfiducia nei confronti della fonte di prova ancorché la Corte di appello abbia chiarito che i verbalizzanti avevano visualizzato le immagini del sistema di videosorveglianza che aveva immortalato la scena del furto ed avevano riconosciuto l'imputato — che era ben inquadrato in viso — senza ombra di dubbio;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30416/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARINGELLA VITTORIO CHRISTIAN nato a BAR] il 29/06/1996 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BC)RRELLI; RG 1024/2023 Rilevato che l'imputato Vittorio Christian Scaringella ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari di condanna per il reato di furto; Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, con particolare riferimento alla sua individuazione quale responsabile del fatto — è aspecifico e versato in fatto, in quanto mira a contestare l'affidabilità del riconoscimento effettuato da personale di p.g., adducendo, tuttavia, argomentazioni fondate su un'aprioristica sfiducia nei confronti della fonte di prova ancorché la Corte di appello abbia chiarito che i verbalizzanti avevano visualizzato le immagini del sistema di videosorveglianza che aveva immortalato la scena del furto ed avevano riconosciuto l'imputato — che era ben inquadrato in viso — senza ombra di dubbio;

Parole chiave

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identificazione credibile prove acquisite tramite sorveglianza verosimiglianza della persecuzione carenza di credibilità oggettiva inganno sull'identità documenti d'identità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARINGELLA VITTORIO CHRISTIAN nato a BAR] il 29/06/1996 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BC)RRELLI; RG 1024/2023 Rilevato che l'imputato Vittorio Christian Scaringella ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari di condanna per il reato di furto; Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, con particolare riferimento alla sua individuazione quale responsabile del fatto — è aspecifico e versato in fatto, in quanto mira a contestare l'affidabilità del riconoscimento effettuato da personale di p.g., adducendo, tuttavia, argomentazioni fondate su un'aprioristica sfiducia nei confronti della fonte di prova ancorché la Corte di appello abbia chiarito che i verbalizzanti avevano visualizzato le immagini del sistema di videosorveglianza che aveva immortalato la scena del furto ed avevano riconosciuto l'imputato — che era ben inquadrato in viso — senza ombra di dubbio;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre