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Ordinanza — n. 30415/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30415/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30415/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI CANITO BENITO nato a SAN SEVERO il 05/05/1991 RENDINA MARIO IVAN nato a SAN SEVERO il 12/10/1994 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; • RG 1022/2023 Rilevato che gli imputati Benito Di Canito e Mario Rendina ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna emessa dal G.U.P. del Tribunale di Foggia per il reato di furto in abitazione aggravato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30415/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Mario Rendina — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario motivi di cassazione risarcimento per atto illecito effetti dell'incostituzionalità motivazione inadeguata delle censure costituzionali diritto al risarcimento danni
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI CANITO BENITO nato a SAN SEVERO il 05/05/1991 RENDINA MARIO IVAN nato a SAN SEVERO il 12/10/1994 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; • RG 1022/2023 Rilevato che gli imputati Benito Di Canito e Mario Rendina ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna emessa dal G.U.P. del Tribunale di Foggia per il reato di furto in abitazione aggravato;

Rilevato che il motivo unico del ricorso interposto nell'interesse di Benito Di Canito — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5); rilevato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Mario Rendina — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che invoca l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche — è inammissibile per carenza di interesse e aspecificità, in quanto già in primo grado dette attenuanti erano state concesse all'imputato con giudizio di prevalenza. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigl