Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30412/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30412/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30412/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIOLO MARIO nato a MESSINA il 22/04/1989 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 957/2023 Rilevato che l'imputato Mario Cariolo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso — che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità — è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) e che, pertanto, non sono specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30412/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 2 della sentenza impugnata) e che, pertanto, non sono specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali permesso di promuovere un procedimento penale motivi di cassazione punibilità abbandono del procedimento per truffa dubbio circa il carattere di infrazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIOLO MARIO nato a MESSINA il 22/04/1989 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 957/2023 Rilevato che l'imputato Mario Cariolo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso — che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità — è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) e che, pertanto, non sono specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta per la prima volta il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen., lamentando vizio di motivazione e violazione di legge — è inammissibile perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre