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Ordinanza — n. 30411/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated theft, ruling tampering with meters constitutes theft not fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30411/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Michele D'Aquino inadmissible, confirming his conviction for aggravated theft. The appellant argued against the legal qualification of the act and the reasoning behind the liability declaration, but the court found the first argument legally unfounded based on established precedent that tampering with meters constitutes theft rather than fraud. Furthermore, the second argument was rejected as generic and lacking specific elements required by criminal procedure law, leading to the dismissal of the entire appeal.

Regesto Legislator

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Art. 624 c.p.; Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.: The removal of electricity via meter tampering constitutes theft rather than fraud because the act directly targets possession without inducing error; appeals lacking specific factual grounds for the contested reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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aggravated theft meter tampering theft versus fraud inadmissible appeal generic appeal criminal procedure law Cassation Court violazione del segnale luminoso

Disposizioni normative citate

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Art. 624 c.p.
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Rilevato che il secondo segmento del ricorso - cori cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comnia 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10495 del 09/10/1996, Nastasi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AQUINO MICHELE nato a CANOSA DI PUGLIA il 30/04/1952 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 956/2023 Rilevato che l'imputato Michele D'Aquino ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che il primo segmento del ricorso — con cui il ricorrente lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto - è manifestamente infondato perc:hé prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;

Rilevato, infatti, che, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite di Questa Corte, la sottrazione di energia elettrica attuata mediante la manomissione del contatore che alteri il sistema di misurazione dei consumi integra il reato di furto e non quello di truffa; detta misurazione, infatti, ha la funzione di individuare l'entità dell'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il consenso dell'ente erogatore in termini corrispondenti, sicché la condotta dell'agente prescinde dall'induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario (Sez.

U, n. 10495 del 09/10/1996, Nastasi, Rv. 206174). Rilevato che il secondo segmento del ricorso - cori cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comnia 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, ma si limita ad una generica contestazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il