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Ordinanza — n. 30410/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30410/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30410/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANTO' CARMELA nato a GUALTIERI SICAMINO il 21/04/1967 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 944/2023 Preso atto che l'Avv. Paolo Intilisano, per la parte civile, ha inviato via Pec il 18 maggio 2023 una memoria; Rilevato che l'imputata Carmela Pantó ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. di condanna per i reati di appropriazione indebita e danneggiamento;

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30410/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato che la memoria presentata dal difensore dalla parte civile è tardiva perché depositata in violazione del rispetto dei termini di quindici giorni "liberi" prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen. e che, pertanto, non può essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricorso per risarcimento danni pagamento dell'ammenda restituzione dei sussidi statali offesa al credito ripetizione dell'indebito inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
Rilevato che la memoria presentata dal difensore dalla parte civile è tardiva perché depositata in violazione del rispetto dei termini di quindici giorni "liberi" prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANTO' CARMELA nato a GUALTIERI SICAMINO il 21/04/1967 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 944/2023 Preso atto che l'Avv. Paolo Intilisano, per la parte civile, ha inviato via Pec il 18 maggio 2023 una memoria; Rilevato che l'imputata Carmela Pantó ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. di condanna per i reati di appropriazione indebita e danneggiamento;

Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui la ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità -- non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che non colgono falle logiche della sentenza impugnata; che lo stesso motivo di ricorso è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato che la memoria presentata dal difensore dalla parte civile è tardiva perché depositata in violazione del rispetto dei termini di quindici giorni "liberi" prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen. e che, pertanto, non può essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid