Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and unclear reference to evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Di Blasio's appeal against the second-instance conviction for aggravated theft inadmissible. The appellant argued against the court's reasoning and the utility of certain evidence, but the court found these arguments insufficient. The decision was based on the failure to provide specific, argumentative criticism and the inability to identify the specific evidentiary act referenced.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing specific, argumentative criticism, or if it fails to clearly identify the evidentiary act upon which the impugnation relies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BLASIO GIOVANNI nato a PESCARA il 24/06/1975 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 940/2023 Rilevato che l'imputato Giovanni Di Blasio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità — è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui deduce una presunta inutilizzabilità dì dichiarazioni acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. — è manifestamente infondato in quanto non si comprende a quale atto istruttorio, in ipotesi confluito nel fascicolo del dibattimento ancorché formato in fase predibattimentale, l'impugnativa si riferisca e neanche quale ne sia la decisività rispetto al restante materiale istruttorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il President