Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest and generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Bommarito inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a partial reform of his sentence regarding the continuation of crimes, but the court found the first ground lacked interest because the continuation rule is favorable to the defendant. The second ground regarding prescription was rejected as unfounded due to the statute's expiration date, while the third ground was dismissed for being too generic and lacking specific factual elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) and c) c.p.p.; Art. 581, c. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks interest because the outcome cannot be favorable to the appellant, or if the grounds are generic and do not specify the elements upon which the criticism is based.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOM MARITO SALVATORE nato a ALCAMO il 09/06/1951 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; NN RG 910/2023 Rilevato che l'imputato Salvatore Bommarito ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la condanna del Tribunale di Palermo per il reato di furto pluriaggravato, riconoscendo il vincolo della continuazione rispetto ai fatti giudicati con sentenza della Corte di Appello di Palermo del 22.03.2013 e, per l'effetto, rideterminando la pena in anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 12.150 di multa;
Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione al vincolo della continuazione esterna - è inammissibile per carenza d'interesse in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio, data la natura di istituto di favore della continuazione, continuazione peraltro — e questo conferma la mancanza di interesse — invocata dallo stesso imputato nel motivo unico di appello; Rilevato che la censura di cui al secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione - è manifestamente infondata perché il termine massimo di anni dodici e mesi sei spirerà il 21 febbraio 2025;
Rilevato che il terzo motivo di ricorso- con cui il ricorrente contesta l'eccessività della pena - è marcatamente generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il