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Ordinanza — n. 30405/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30405/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30405/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMEKH MOHAMED nato a CASTELVETRANO il 09/05/1980 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 906/2023 Rilevato che l'imputato Mohamed LameI4,3 ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di rTh appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Marsala, riducendo a mesi tre, giorni ventisei di reclusione e 117 euro di multa la pena per il reato di tentato furto aggravato;

Regesto Legislator

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art. 110 cod. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 30405/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché privo di confronto con le ragioni che avevano indotto la Corte di appello a ritenere che il fatto non fosse di particolare tenuità (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata ); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione ricorso per cassazione nuove allegazioni di diritto frode elettorale

Disposizioni normative citate

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art. 110 cod. pen
Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 110 cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
- nor è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
art. 131 bis cod. pen
Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMEKH MOHAMED nato a CASTELVETRANO il 09/05/1980 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 906/2023 Rilevato che l'imputato Mohamed LameI4,3 ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di rTh appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Marsala, riducendo a mesi tre, giorni ventisei di reclusione e 117 euro di multa la pena per il reato di tentato furto aggravato;

Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 110 cod. pen. - nor è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione alla circostanza aggravante del mezzo fraudolento di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. - è aspecifico in quanto la circostanza aggravante riconosciuta è quella della violenza sulle cose;

Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché privo di confronto con le ragioni che avevano indotto la Corte di appello a ritenere che il fatto non fosse di particolare tenuità (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata ); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi