Ordinanza — n. 30403/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGELOSI LORENZO nato a MILANO il 01/09/1978 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 894/2023 Rilevato che l'imputato Lorenzo Cangelosi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la condanna del Tribunale di Palermo per furto aggravato, escludendo la contestata recidiva, mantenendo fermo il giudizio di comparazione tra le residue circostanze di segno opposto e sostituendo con un anno di libertà controllata la pena detentiva inflitta; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30403/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGELOSI LORENZO nato a MILANO il 01/09/1978 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 894/2023 Rilevato che l'imputato Lorenzo Cangelosi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la condanna del Tribunale di Palermo per furto aggravato, escludendo la contestata recidiva, mantenendo fermo il giudizio di comparazione tra le residue circostanze di segno opposto e sostituendo con un anno di libertà controllata la pena detentiva inflitta; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente