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Ordinanza — n. 30402/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30402/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30402/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMOROSO GIUSEPPE nato a PALERMO il 28/06/1990 avverso la sentenza dei 17/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BC:RRELLI; RG 893/2023 Rilevato che l'imputato Giuseppe Amoroso ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui d ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen.- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Regesto Legislator

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art. 54 cod. pen; Ordinanza — n. 30402/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 54 cod. pen.- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali ristrettezza finanziaria motivi di cassazione pene condizionali revoca della sospensione condizionale permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 54 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMOROSO GIUSEPPE nato a PALERMO il 28/06/1990 avverso la sentenza dei 17/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BC:RRELLI; RG 893/2023 Rilevato che l'imputato Giuseppe Amoroso ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui d ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen.- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente