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Ordinanza — n. 30401/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30401/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30401/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALLEA ALFONSO nato a AGRIGENTO il 14/04/1994 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 892/2023 Rilevato che l'imputato Alfonso Fallea ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 54 cod. pen. - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito ha rilevato la mancata allegazione di elementi da cui desumere la presenza dei presupposti di legge per l'applicazione dell'esimente invocata (cfr. pag. 3 sentenza impugnata) e che su dette argomentazioni non c'è confronto;

Regesto Legislator

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art. 54 cod. pen; Ordinanza — n. 30401/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095); Rilevato che il terzo motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Parole chiave

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infrazione privilegiata rapina qualificata altri reati infrazione molto grave licenziamento per furto favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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art. 54 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALLEA ALFONSO nato a AGRIGENTO il 14/04/1994 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 892/2023 Rilevato che l'imputato Alfonso Fallea ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 54 cod. pen. - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito ha rilevato la mancata allegazione di elementi da cui desumere la presenza dei presupposti di legge per l'applicazione dell'esimente invocata (cfr. pag. 3 sentenza impugnata) e che su dette argomentazioni non c'è confronto;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - nella parte in cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.- è indeducibile perché propone una tesi alternativa a quella della sentenza impugnata, che ha tratto dalle informazioni del verbale di arresto e dal possesso di attrezzi atti allo scopo la dimostrazione dell'avvenuto danneggiamento della rete metallica che delimitava la proprietà; Rilevato che il medesimo motivo di ricorso — quando affronta il terna della minorata difesa — è ugualmente aspecifico in quanto non contrasta la motivazione della Corte territoriale, fondata su due indicatori, vale a dire l'ora notturna e la chiusura al pubblico dell'officina, elementi, entrambi, che avevano propiziato l'azione delittuosa (in linea con quanto stabilito da Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095); Rilevato che il terzo motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); donde le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) sono incensurabili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere este