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Ordinanza — n. 30400/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30400/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30400/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACIOIU RALUCA MIRELA natil 06/08/1974 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 891/2023 f Rilevato che l'imputata Raluca Mirela Bacioiu ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui la ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30400/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali controllo della commisurazione della pena motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione punibilità revisione della sentenza penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACIOIU RALUCA MIRELA natil 06/08/1974 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 891/2023 f Rilevato che l'imputata Raluca Mirela Bacioiu ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui la ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente