Ordinanza — n. 30397/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CARLO VITO nato a MARSALA il 20/07/1988 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 885/2023 Rilevato che l'imputato Vito De Carlo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di penale responsabilità e del diniego delle circostanze attenuanti generiche - è, quanto al primo aspetto, aspecifico e reiterativo di censure già sottoposte alla Corte di appello e da quest'ultima disattese con corretti argomenti giuridici e con notazioni in fatto non manifestamente illogiche (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30397/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CARLO VITO nato a MARSALA il 20/07/1988 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 885/2023 Rilevato che l'imputato Vito De Carlo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di penale responsabilità e del diniego delle circostanze attenuanti generiche - è, quanto al primo aspetto, aspecifico e reiterativo di censure già sottoposte alla Corte di appello e da quest'ultima disattese con corretti argomenti giuridici e con notazioni in fatto non manifestamente illogiche (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
Considerato, circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche„ che il motivo di ricorso è del tutto generico quanto alle ragioni della meritevolezza del beneficio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente