Cassation court dismisses appeal against aggravated theft sentence as sentencing discretion is a matter for the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Rosa Tiziana Ferrante inadmissible regarding her conviction for aggravated theft. The appellant argued that the sentence was excessive, but the court ruled that sentencing discretion belongs to the trial judge under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that the gradation of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the discretionary power of the court of first instance and is not subject to review on appeal.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE ROSA TIZIANA nato, il 05/09/1976 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 876/2023 Rilevato che l'imputata Rosa Tiziana Ferrante ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del Tribunale di Palermo per il reato di furto aggravato; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui la ricorrente contesta l'eccessività della pena - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un c:ongruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consiglie