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Ordinanza — n. 30394/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as the challenge to sentencing comparison is a discretionary merit issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30394/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Vincenzo Cusumano's appeal against his aggravated theft conviction inadmissible. Cusumano argued that the appellate court's comparison of opposing circumstances was flawed, but the court found this to be a discretionary evaluation typical of the trial court. Consequently, the court ruled that such merit-based assessments fall outside the scope of appellate review unless they involve arbitrary reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal challenging the comparison of circumstances in sentencing is inadmissible as it constitutes a discretionary evaluation of the merits, subject to review only if the reasoning is arbitrary or illogical.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing comparison review discretionary merit evaluation appellate jurisdiction limits aggravated theft conviction condono delle spese procedurali scrutinio per merito comparativo tassazione delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUSUMANO VINCENZO nato a PARTINICO il 01/09/1943 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 867/2023 Rilevato che l'imputato Vincenzo Cusumano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, dunque, che le ampie conclusioni, ragionate e argornentate, del giudice del merito (si veda pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) sono incensuraO li; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente