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Ordinanza — n. 30393/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction for lack of specific argumentation and excessive penalty claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30393/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to apply a mitigating circumstance and the excessive sentence, arguing for specific reasoning and leniency. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level and failed to meet the threshold for a strengthened motivation requirement.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal must provide specific, argumentative criticism of the lower court's decision; mere repetition of prior grounds or general assertions of excessive punishment without demonstrating a significant deviation from the statutory minimum renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mitigating circumstance denial excessive penalty claim strengthened motivation requirement aggravated theft conviction reiteration of arguments court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
(Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro
256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLI GIOACCHINO nato a PALERMO il 28/01/1971 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 866/2023 Rilevato che l'imputato Gioacchino Castelli ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda il riferimento al valore dell'energia sottratta, a pag. 2 della sentenza impugnata);

Rilevato che il secondo motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta l'eccessività della pena — è manifestamente infondato perché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283;

Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in