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Ordinanza — n. 30392/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and improper factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30392/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Umberto Di Rocco and Benedetta Cornelio inadmissible. The appellants challenged a partial reform of their aggravated theft conviction, arguing for specific legal violations and factual re-evaluation. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level and sought an impermissible reassessment of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must contain specific and new arguments; mere repetition of previously rejected grounds or requests for factual re-evaluation renders them inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific argumentation factual re-evaluation prohibition repetition of rejected grounds Italian Code of Criminal Procedure motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI ROCCO UMBERTO nato a POPOLI il 05/02/1987 CORNELIO BENEDETTA nato,a POPOLI il 09/02/1989 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 856/2023 Rilevato che gli imputati Umberto Di Rocco e Benedetta Cornelio ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la condanna del Tribunale di Pescara per il reato di furto aggravato, concedendo le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalenti alla contestata aggravante e rideterminando la pena in mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa;

Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui i ricorrenti lamentano inosservanza di legge penale e contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità — è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Rilevato che lo stesso motivo non è consentito dalla legge anche perché teso ad ottenere da questa Corte un'inammissibile rivalutazione in fatto delle risultanze probatorie, la cui valutazione è stata adeguatamente affrontata alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden