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Ordinanza — n. 30391/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints violating admissibility rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30391/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Nazim Hilaoua inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a conviction for attempted burglary, arguing violations of law regarding sentencing circumstances. The court rejected these arguments because they constituted mere factual complaints rather than legal errors, which are not admissible in a final appeal.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or hypothetical perspectives are inadmissible in proceedings for review of final judgments.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Admissibility of Appeal Factual Complaints Cassation Review Burden of Proof attenuazione della pena risarcimento alle vittime di reati risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HILAOUA NAZIM nato il 01/01/1988 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 836/2023 Rilevato che l'imputato Nazim Hilaoua, alias Nazim Hialoua, ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronunzia del Tribunale di Avezzano di condanna per i reati di tentato furto in abitazione pluriaggravato e tentato furto in abitazione monoaggravato; Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (peraltro, quanto al secondo motivo di ricorso, basate su una prospettiva in fatto del tutto ipotetica);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente