Cassation court dismisses appeal for admitting mere factual complaints violating exclusive trial court powers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments constituted mere factual complaints rather than legal violations. The appellant challenged the lower court's exclusion of aggravating circumstances and re-evaluation of facts, claiming errors in legal application. The court ruled that such factual assessments fall exclusively within the trial court's domain and cannot be re-examined by the cassation instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 5 c.p.p.; Art. 61 c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or reconstruct facts through different criteria, reserving such exclusive power to the court of first instance and appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCARDI MASSIMILIANO nato a ROMA il 04/12/1969 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 827/2023 Rilevato che l'imputato Massimiliano Francardi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la condanna del Tribunale di Teramo per i reati di lesioni aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere, escludendo le circostanze aggravanti di cui all'art. 577 n.2 e n.4 cod. pen. contestate al capo A) della rubrica e la circostanza di cui all'art. 61 n.2 cod. pen. contestata al capo B) e rideterminando la pena in mesi otto di reclusione, mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda;
Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso — con cui il ricorrente lamenta violazione di legge penale in relazione all'art. 52 cod. pen. ed alla sussistenza del reato di cui al capo B) dell'imputazione - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); che esule, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Des.;simone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delira somma di eurD tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside