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Ordinanza — n. 30388/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30388/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30388/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KABBA AYOUB nato il 09/04/1992 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINO4 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 44297/2022 Rilevato che l'imputato Ayoub Kabba ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara di condarna per i reati di truffa e di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate; Rilevato che il motivo unico di ricorso -- con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione al concorso formale dei reati di cui agli artt. 640 e 455 cod. pen.- è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;

Regesto Legislator

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art. 15 cod. pen; Ordinanza — n. 30388/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 640 e 455 cod. pen.- è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;

Parole chiave

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falsificazione di monete uso di un documento falso perseguimento penale per truffa reato economico riciclaggio di denaro riproduzione e imitazione di biglietti di banca

Disposizioni normative citate

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art. 15 cod. pen
pen., in quanto le relative fattispecie, che tutelano beni giuridici diversi, non si pongono fra loro in rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KABBA AYOUB nato il 09/04/1992 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINO4 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 44297/2022 Rilevato che l'imputato Ayoub Kabba ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara di condarna per i reati di truffa e di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate; Rilevato che il motivo unico di ricorso -- con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione al concorso formale dei reati di cui agli artt. 640 e 455 cod. pen.- è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;

Considerato, infatti, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è configurabile il concorso formale fra le norme di cui agli artt. 640 e 455 cod. pen., in quanto le relative fattispecie, che tutelano beni giuridici diversi, non si pongono fra loro in rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen., ric:hiedendo la prima non solo l'esistenza di artifici e raggiri - integrati dalla spendita di monete falsificate -, ma anche ulteriori elementi essenziali, costituiti dall'induzione in errore e dall'atto di disposizione patrimoniale (Sez. 2, n. 50697 del 24/10/2019 Ry. 277810) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden