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Ordinanza — n. 30387/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30387/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30387/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA LEONZIO nato a TARANTO il 29/03/1976 avverso l'ordinanza del 09/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Leonzio Fontana; rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha respinto il reclamo proposto da Fontana in materia di permesso premio sul presupposto che i pur tenui elementi positivi emergenti nell'ultimo periodo detentivo non potevano ritenersi sufficienti ai fini del necessario giudizio di affidabilità sul detenuto, tenuto conto della sua corposa biografia criminale e della conseguente necessità di un'adeguata analisi del suo profilo personologico, rispetto al quale l'ammissione al beneficio è stata ritenuta prematura; ritenuto che le doglianze con cui la difesa, deducendo il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta la mancata valutazione dei progressi trattamentali emergenti dall'ultima relazione di sintesi, siano sostanzialmente rivalutative rispetto all'apprezzamento compiuto, in maniera tutt'altro che illogica, dal Giudice di merito, le cui valutazione, in quanto puntualmente motivate, si sottraggono a qualunque censura in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30387/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Leonzio Fontana; rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha respinto il reclamo proposto da Fontana in materia di permesso premio sul presupposto che i pur tenui elementi positivi emergenti nell'ultimo periodo detentivo non potevano ritenersi sufficienti ai fini del necessario giudizio di affidabilità sul detenuto, tenuto conto della sua corposa biografia criminale e della conseguente necessità di un'adeguata analisi del suo profilo personologico, rispetto al quale l'ammissione al beneficio è stata ritenuta prematura; ritenuto che le doglianze con cui la difesa, deducendo il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta la mancata valutazione dei progressi trattamentali emergenti dall'ultima relazione di sintesi, siano sostanzialmente rivalutative rispetto all'apprezzamento compiuto, in maniera tutt'altro che illogica, dal Giudice di merito, le cui valutazione, in quanto puntualmente motivate, si sottraggono a qualunque censura in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Parole chiave

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controllo periodico della detenzione riesame dell'entità pena capacità di subire la carcerazione personale carcerario censura dell'apprezzamento delle prove adeguamento della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA LEONZIO nato a TARANTO il 29/03/1976 avverso l'ordinanza del 09/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Leonzio Fontana; rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha respinto il reclamo proposto da Fontana in materia di permesso premio sul presupposto che i pur tenui elementi positivi emergenti nell'ultimo periodo detentivo non potevano ritenersi sufficienti ai fini del necessario giudizio di affidabilità sul detenuto, tenuto conto della sua corposa biografia criminale e della conseguente necessità di un'adeguata analisi del suo profilo personologico, rispetto al quale l'ammissione al beneficio è stata ritenuta prematura; ritenuto che le doglianze con cui la difesa, deducendo il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta la mancata valutazione dei progressi trattamentali emergenti dall'ultima relazione di sintesi, siano sostanzialmente rivalutative rispetto all'apprezzamento compiuto, in maniera tutt'altro che illogica, dal Giudice di merito, le cui valutazione, in quanto puntualmente motivate, si sottraggono a qualunque censura in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deci