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Ordinanza — n. 30350/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to preclusion of merits issues in agreed sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30350/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible without formalities because the appellant attempted to re-litigate merits issues previously waived during the agreed sentencing procedure. The appellant argued the lower court's sentencing was illogical, but the court noted that under the relevant criminal procedure code, parties waive all merits arguments except for the agreed penalty when settling a sentence. Consequently, the court ruled that any subsequent challenge to the agreed penalty is precluded unless it involves a clear violation of the law, which was not present here.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: In agreed sentencing procedures, parties waive all merits arguments except the agreed penalty, rendering subsequent appeals on waived issues inadmissible.

Parole chiave

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agreed sentencing waiver of merits inadmissible appeal preclusion of issues criminal procedure code pena concordata preclusione delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 comma 5bis c.p.p.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.
Art. 599-bis c.p.p.
L'impugnazione che ci occupa risulta, infatti, proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599b1s cod.
Art. 606 comma 3 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Sicché devg.intendersi preclusi la riproposizione e il riesame, in sede di legit- timità, come avvenuto nel caso che ci occupa, di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rinuncia e alla misura della pena inflitta, fatte salve queile relative all'applicabilità dell'art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Sicché devg.intendersi preclusi la riproposizione e il riesame, in sede di legit- timità, come avvenuto nel caso che ci occupa, di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rinuncia e alla misura della pena inflitta, fatte salve queile relative all'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
In tale pronuncia si evidenzia come la situazione sia de: tutto speculare ri- spetto a quella che si determina con il patteggiamento in primo grado, in relazione al quale, prima che intervenissero la modifica dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 24077 del 14/4/2004
Sez. Un. n. 5466 del 28/1/2004
Sez. Un. n. 5338 del 28/11/2013
Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000
pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Re, 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con I ricorso; conformi., Sez.
Sez. Un. n. 23428 del 2/3/2005
Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008
231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv, 239400; in ultimo Sez.
Sez. 2 n. 28848 del 8/5/2013
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO ANGELO nato a FOGGIA il 08/11/1987 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di BARI4atcravvs-o-alle pdi udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; 1032/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Bruno Angelo ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla pena inflittagli. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dalirart. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. L'impugnazione che ci occupa risulta, infatti, proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599b1s cod. proc. pen. con cui i! giudice di appello, nell'appli- care la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti. E, come questa Corte di legittimità ha precisato, la procedura della definizione concordata della pena, dai 3/8/2017 prevista nuovamente dalla norma citata, ma già prev:sta fino al 2008 dall'art. 599, comma quarto, cod. proc, pen. presuppone che l'impu- tato, nel concordare con il pubblico ministero la misura della pena, rinunzi conte- stualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, "patteggiata" fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello.

Sicché devg.intendersi preclusi la riproposizione e il riesame, in sede di legit- timità, come avvenuto nel caso che ci occupa, di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rinuncia e alla misura della pena inflitta, fatte salve queile relative all'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. o rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, ovvero riguardanti invalidità afferenti i! medesimo procedimento came- rate di appello: con la conseguenza che, in ipotesi di riproposizione di una delle questioni di merito già investite con il motivo di appello oggetto di rinuncia, la relativa impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606„ comma terzo, ult. parte, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 24077 del 14/4/2004, N vv2i g vv. ed altro, R.v. 228589).

3. Nello specifico, quanto alla pena, le Sezioni Unite di questa Corte, sin dal 2004, hanno chiarito che nel cd. patteggiamento della pena in appello ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ri- corso per cassazione (così Sez.

Un. ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226715).N. 1032/2023 R.G. In tale pronuncia si evidenzia come la situazione sia de: tutto speculare ri- spetto a quella che si determina con il patteggiamento in primo grado, in relazione al quale, prima che intervenissero la modifica dell'art. 448 cod. proc. pen. ad opera della I. 103/2017 ove si parla esplicitamente di 'illegalità della pena", !e Seaioni Unite di questa Corte; ancora di recente, con la sentenza n. 5338 del 28/11/2013 dep. il 2014, Citarella ed altri, Rv. 257824, avevano ribadito che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non potesse essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di deter- minazione di una pena contra legem.

Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie. L'istituto del patteggiamento in primo grado e del c.d. concordato in appello, quanto alla pena, trovano, infatti, il medesimo fondamento prmario nella conver- gente richiesta di pubblico ministero e imputato sul merito dell'imputazione (re- sponsabilità e pena conseguente), dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Nella concreta fattispecie la pena è stata applicata nella misura richiesta e non è illegale. Restava, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.

4. Né può porsi in questa sede !a questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza dei ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare ie cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Re, 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con I ricorso; conformi., Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv, 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni„ Rv_ 256463).

5. A norma dell'art. 616 cod. proc. peri, non ravvisandosi assenza di coloa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto dei coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del prov- vedimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente ai pagamento delle spese dei procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella rri:sura indicata in dispositivo N. 1032/2023 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favor -e della cassa d